Con l'articolo 33 della Legge n. 182/2025, che ha introdotto il comma 7-bis nell'articolo 3 del D.L. n. 63/2024, è diventato obbligatorio indicare nelle fatture elettroniche un codice identificativo per ogni prodotto oggetto di transazione nei comparti in cui è attiva una Commissione Unica Nazionale.

Il provvedimento operativo è arrivato con il decreto dell'Agenzia delle Entrate n. 93628 del 18 marzo 2026, che ha definito le modalità tecniche: per ogni riga di prodotto soggetta a CUN, l'operatore deve compilare il blocco <AltriDatiGestionali> del tracciato XML inserendo la dicitura "CUN" e il codice identificativo del prodotto.

I dati trasmessi alla segreteria CUN tramite BMTI includono codice prodotto, unità di misura, quantità e prezzo totale di ogni transazione fatturata, raccolti settimanalmente attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati.

Quindi ogni volta che un produttore, un commerciante o un trasformatore emette una fattura per grano duro, lo Stato acquisisce, tramite il Sistema di Interscambio, il volume e il prezzo di quella transazione. Questi dati, già anonimizzati e aggregati per legge, finiscono alla segreteria tecnica della CUN come base informativa per la formazione dei listini indicativi.

Fin qui, tutto coerente con gli obiettivi dichiarati. Ma rimane una domanda a cui nessun documento ufficiale risponde: perché quei dati aggregati e anonimi si fermano alla segreteria tecnica e non vengono messi a disposizione del mercato?

Cosa sa la CUN che il mercato non sa?

La CUN pubblica ogni lunedì un prezzo indicativo per fascia qualitativa e area geografica. Quello che non pubblica è il substrato quantitativo su cui quel prezzo si basa: quante tonnellate sono state effettivamente scambiate nella settimana di riferimento, per quale categoria merceologica, a quale distribuzione di prezzi. Il mercato riceve il risultato, cioè la quotazione, senza poterne valutare la rappresentatività statistica. E questo dettaglio è la differenza tra un listino credibile e uno che va accettato sulla fiducia.

Il precedente USDA: trasparenza come standard

Il confronto internazionale è doveroso. Il servizio AMS dell'USDA pubblica ogni settimana, per commodity e area geografica, i volumi scambiati, i prezzi medi ponderati e la distribuzione delle transazioni per fascia qualitativa. Statistics Canada fa altrettanto per il grano duro delle Prairies. Ambedue sono documenti a cui MercatiGrano è ben avvezzo nelle nostre analisi. Nessuno dei due pubblica dati individuali, la riservatezza commerciale è garantita, ma entrambi forniscono al mercato la massa critica di informazioni necessaria per valutare se un prezzo di riferimento riflette davvero gli scambi reali o è una stima costruita su basi fragili.

La differenza con il sistema CUN non è tecnica perchè i dati ci sono, sono già aggregati e anonimi per legge, ma è una scelta. Una scelta che finora non è stata giustificata pubblicamente.

La contraddizione istituzionale

La CUN nasce per decreto ministeriale con un mandato esplicito di trasparenza informativa. I dati che alimentano il suo processo decisionale vengono raccolti in forza di un obbligo di legge che coinvolge ogni operatore della filiera, produttori, commercianti, trasformatori, indipendentemente dalla loro volontà. Quando i dati sono raccolti coattivamente nell'interesse pubblico, l'argomento della riservatezza commerciale per giustificarne la non divulgazione aggregata si assottiglia fino a scomparire.

La CUN è gestita operativamente da BMTI S.p.A., società a partecipazione camerale, un soggetto semi-privato che esercita di fatto una funzione di utilità pubblica. Questo ibrido istituzionale consente di invocare la riservatezza privata quando si tratta di rendere conto al mercato, pur mantenendo il potere e la legittimità che derivano dal mandato pubblico. È una posizione difficile da sostenere nel lungo periodo, soprattutto se i listini CUN dovessero mostrarsi sistematicamente distanti dalle transazioni reali.

Le domande che poniamo al sistema

MercatiGrano non ha le risposte. Ma ritiene che le domande seguenti meritino una risposta pubblica, da parte del MASAF, di BMTI, delle associazioni di categoria che siedono in Commissione, e dei parlamentari della Commissione Agricoltura:

  • I dati aggregati e anonimi raccolti tramite le fatture elettroniche volumi scambiati, distribuzione dei prezzi per fascia qualitativa, vengono effettivamente utilizzati nella formazione dei listini CUN, o servono solo come base statistica interna?
  • Esiste un impedimento normativo specifico alla pubblicazione di questi dati aggregati, o si tratta di una scelta discrezionale? Se è una scelta, su quale base è stata presa?
  • Se sistemi analoghi in altri Paesi, USDA, Statistics Canada, pubblicano dati equivalenti senza violare la riservatezza commerciale, perché il sistema italiano non può fare altrettanto?

La pubblicazione dei volumi e della distribuzione dei prezzi sottostanti ai listini CUN rafforzerebbe la credibilità del sistema e l'adesione degli operatori. La sua assenza, al contrario, lascia aperta la domanda su quanto quei listini riflettano il mercato reale e quanto invece incorporino le aspettative di una delle parti del processo negoziale.

Invitiamo operatori, associazioni, istituzioni e chiunque abbia elementi concreti a contribuire al dibattito.